livelli e affrancazione del canone
enfiteutico
Si chiede da parte dello Studio Ferè:
Nell’atto
di provenienza viene descritto l’immobile come “gravato di livello a favore
della Congregazione ....”
Nella
visura catastale risulta:
(i) Congregazione ........ “diritto del
concedente per 1/1…
(ii) “oneri
LIVELLARIO”.
É
possibile cedere liberamente l’immobile?
Gli attuali acquirenti vorrebbero acquistare l’uno
l’usufrutto generale vitalizio, l’altro la nuda proprietà….
Not. Giandomenico
Putortì, risponde:
Devi verificare
assolutamente se si tratti di un vero e proprio "livello", che altro
non è se non la famigerata enfiteusi, ovvero se si possa configurare
un diritto di uso civico concesso al titolare del diritto di livello.
Non mi sembra
tuttavia che si possa parlare di uso civico, dal momento che il concedente
sembra essere un Ente Ecclesiastico e non un Comune.
Qualora sia
configurabile l'enfiteusi, occorre distinguere a seconda che il livello venga
ancora corrisposto (cosa abbastanza rara in verità) dal livellario, o,
viceversa che questo canone o censo non venga pagato da almeno venti anni.
In quest'ultimo
caso potresti ricevere l'atto inserendovi una dichiarazione della parte
venditrice accettata, quanto ad eventuali conseguenze spiacevoli, da quella
acquirente (una sorta di vendita "a rischio e pericolo" del
compratore); in ogni caso, considera che l'eventuale danno che potrebbe
ricevere il compratore sarebbe quello di dover, successivamente, affrancare in
proprio il canone enfiteutico, corrispondendo una somma relativamente esigua
(massimo 1.500.000 - 2.000.000).
In caso contrario,
così come nel caso in cui l'acquirente volesse ad ogni costo effettuare
l'acquisto della piena proprietà, occorre procedere alla c.d. "affrancazione
del canone enfiteutico", contattando l' "Istituto Diocesano per il
sostentamento del Clero", unico Ente legittimato alla procedura in esame a
seguito del subentro nei rapporti giuridici prima facenti capo agli Enti
Ecclesiastici minori.
L'atto di affrancazione
è abbastanza semplice e, se vuoi, te ne posso inviare una minuta.
Per concludere e
completare il discorso, nel caso che il diritto del concedente spetti ad un
Comune, spesso è rinvenibile il c.d. "uso civico" (istituto di epoca
feudale), ossia l'uso che i Comuni concedevano ad una determinata collettività
per determinati scopi (raccogliere erbe, legname, ecc.) su terreni appartenenti
a privati.
In questo caso,
l'unico e necessario presupposto per poter liberamente disporre del bene è
che sia stato emanato il c.d. "decreto di legittimazione", da parte
del Commissario Straordinario agli usi civici (organo di emanazione regionale),
che equivale all'attribuzione al livellario della piena proprietà.
Not. Salvatore Mendola, intervienre:
Mi sono imbattuto nei
"livelli" al mio secondo giorno di attività in provincia di Enna,
dopo averli del tutto ignorati durante l'intero corso dei miei studi.
Trattasi di diritto latamente
assimilabile all'enfiteusi: in epoca remota la proprietà apparteneva ad
Enti pubblici, civili ma molto più spesso religiosi, che la concedevano per la
coltivazione a privati, detti appunto "livellari" dietro pagamento di
un canone annuo (puoi
consultare in merito il Dizionario Enciclopedico del Notariato che fa bella mostra
di se in tutti i nostri studi).
Il diritto del livellario pertanto
a stretto rigore non è affatto la proprietà: ma in pratica quasi sempre è
impossibile risalire alla fonte del diritto, e quasi mai oggi il canone viene
ancora pagato, mentre quasi sempre non esiste nemmeno più il soggetto che
avrebbe dovuto percepirlo.
In quel distretto il comportamento
pressocchè uniforme era quello di ignorare il "livello".
Io e pochi altri scrivevamo in atto
che "figura gravare sulla proprietà un annuo canone a favore di......"
, con garanzia da parte del venditore che si trattava ormai di residuo storico,
non più pagato da decenni, con acquisizione pertanto della proprietà piena in
capo al livellario.
Si trattava in fondo della cosa più
giusta da dire: il diritto dell'Ente "figurava" infatti quasi sempre
solo in Catasto, e non era possibile risalire all'atto da cui derivava.
Vi sono stati però almeno due casi
in cui il canone era dovuto alla "Chiesa Madre", ente certamente
esistente, ed in cui è stato pertanto possibile (e quantomai opportuno)
addivenire ad una affrancazione del livello dietro pagamento di una somma
concordata con la Chiesa Madre medesima.